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Sez. 3, Sentenza n. 35381 del 04/07/2003 Ud. (dep. 10/09/2003) Rv. 226224 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | D.P.R. n. 462 del 2001 - Abrogazione della sanzione penale prevista dall'art. 328 DPR n. 547 del 1955 - Esclusione in materia di messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226224-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

Sussiste continuità normativa tra gli artt. 328 e 389, comma 1 lett. C, D.P.R. 547/55 che punivano l'omessa denuncia dell'impianto di messa a terra ai fini dell'omologazione e il D.P.R. 462/2001 che pur avendo previsto all'art. 9, comma 1, l'abrogazione dell'art. 328 sopra citato, ha mantenuto la sanzione penale in relazione alle nuove fattispecie grazie al richiamo contenuto nel comma 2 dello stesso art. 9; detta norma infatti deve essere interpretata nel senso che la sanzione penale relativa all'abrogato art. 328 è ora relativa alle nuove disposizioni.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 328, DPR 22/10/2001 num. 462 art. 9, DPR 22/10/2001 num. 462 art. 2, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 389 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)