Sez. 3, Ordinanza n. 7074 del 15/03/2024 (Rv. 670399-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA | Responsabilità della struttura sanitaria - Obbligazioni relative alla prestazione sanitaria in senso stretto o a profili strutturali e organizzativi - Rispettiva deduzione - Modificazione del titolo - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità.
Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)