Sez. 3, Sentenza n. 2123 del 29/02/1988 (Rv. 457974 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - CONCORSO DI PIÙ FATTI COLPOSI - CONCORSO DI COLPA DEL CREDITORE (O DEL SUO AUSILIARIO) - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - OBBLIGO DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - CONCORSO DI PIÙ FATTI COLPOSI - CONCORSO DI COLPA DEL CREDITORE (O DEL SUO AUSILIARIO) - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - OBBLIGO DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
La disposizione del primo comma dell'art. 1227 cod. civ. - secondo cui, se il fatto colposo del creditore (o del suo ausiliario) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate - impone al giudice di procedere ex officio all'accertamento di tutti i fattori causali del pregiudizio e del concorso di colpa del creditore secondo un apprezzamento di fatto rimesso ai suoi poteri istituzionali e sottratto al Sindacato in Sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici, anche con riguardo alla misura della diminuzione del risarcimento. (V 5221/80, mass n 409058; (Conf 5868/82, mass n 423623; (Conf 5328/78, mass n 395098).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)