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Sez. 2, Sentenza n. 5221 del 10/09/1980 (Rv. 409058 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - NON USO DELL'ORDINARIA DILIGENZA DA PARTE DEL CREDITORE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409058-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - NON USO DELL'ORDINARIA DILIGENZA DA PARTE DEL CREDITORE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*

Mentre puo essere rilevato anche d'ufficio il concorso di colpa del creditore previsto dall'art 1227, comma primo, cod civ, cio non e invece possibile nell'ipotesi di esimente prevista dal secondo comma. In quest'ultima ipotesi, infatti, la dedotta colpa del creditore costituisce inosservanza di un autonomo dovere giuridico posto dalla legge a suo carico, per cui la relativa eccezione assume carattere sostanziale, in quanto con essa il debitore fa valere un proprio controdiritto, deducendo un fatto che non esclude per se stesso gli effetti dell'Azione, ma gli attribuisce il diritto potestativo di controbattere il diritto fatto valere con l'Azione, con una eccezione proposta dalla parte. (Conf 3951/68, mass n 337494).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)