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Sez. 3, Sentenza n. 1236 del 18/04/1966 Ud. (dep. 15/07/1966) Rv. 102124 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - SOTTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DOPO IL PASSAGGIO NEL CONTATORE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1966-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102124-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - SOTTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DOPO IL PASSAGGIO NEL CONTATORE - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Ricorrono gli estremi costitutivi della truffa nel caso in cui la sottrazione dell'energia elettrica non si sia verificata prima del passaggio attraverso il contatore, ma quando gia l'energia era entrata nella disponibilita dell'utente, e costui ha realizzato la frode in danno della societa erogatrice, alterando i dati di registrazione sul contatore, in guisa da far risultare un consumo minore di quello effettivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)