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Sez. 2, Sentenza n. 26249 del 12/05/2017 Cc. (dep. 25/05/2017) Rv. 269964 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di prevenzione - Esclusione, per i creditori privilegiati, dall'obbligo di preventiva escussione del restante patrimonio del proposto - Applicabilità anche in relazione a crediti garantiti da beni definitivamente confiscati - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269964-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di tutela dei terzi nella confisca di prevenzione, l'esclusione dall'obbligo di preventiva escussione del restante patrimonio del proposto, prevista, per i creditori privilegiati, dall'art. 52, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dall'art. 1, comma centonovantanovesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applica anche al caso di domanda di ammissione di crediti garantiti da beni definitivamente confiscati, essendo tale esclusione limitata alle sole ipotesi di cause legittime di prelazione su beni oggetto di sequestro; conseguentemente, nel caso predetto, il creditore che deduca il mancato pregiudizio derivante dalla confisca deve dimostrare, oltreché di versare in buona fede, di aver infruttuosamente aggredito i residui beni del proposto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 199 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)