Sez. 5 - , Sentenza n. 2727 del 13/12/2019 Ud. (dep. 23/01/2020) Rv. 278557 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Riqualificazione del fatto in "bonam partem" – Applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. - Omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità – Obbligo di motivazione – Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Il giudice d'appello, che proceda a riqualificare "in bonam partem" la fattispecie addebitata all'imputato in altra che, a differenza della prima, consenta l'accesso alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è tenuto a motivare in ordine alle ragioni per cui non accede al proscioglimento per particolare tenuità del fatto, quando non vi sia stata una specifica richiesta in tal senso, neppure come opzione condizionata alla derubricazione nella fattispecie punita meno severamente. (Fattispecie in cui la Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado riqualificando in bancarotta semplice il fatto originariamente contestato come bancarotta fraudolenta).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)