Sez. 1, Sentenza n. 4719 del 01/10/1998 Cc. (dep. 08/02/1999) Rv. 212439 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Ripristino della misura custodiale - Dopo l'espletamento di istruttoria dibattimentale - Necessità del previo interrogatorio - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO
Allorché, dopo la caducazione di precedente misura coercitiva, venga disposta una nuova misura senza il previo interrogatorio dell'imputato, non ricorre alcuna nullità del relativo provvedimento, se l'imputato stesso, partecipando al dibattimento, ha avuto la piena cognizione degli elementi di prova a suo carico e l'opportunità di discolparsi e di esporre quanto poteva essere utile per la valutazione della sua personalità e delle modalità di fatto al fine di stabilire la persistenza delle condizioni previste dagli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a provvedimento di custodia cautelare in carcere disposto dalla corte d'assise contestualmente alla sentenza di condanna all'ergastolo di persona ritenuta colpevole di omicidio premeditato commesso con l'aggravante di essersi avvalso delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., già scarcerata in precedenza per caducazione automatica della misura cautelare conseguente ad omesso interrogatorio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)