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Sez. 2, Ordinanza n. 1353 del 11/10/1974 Cc. (dep. 10/01/1975) Rv. 128934 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO DELLO STATO - SEMPLICE RIFERIMENTO, AI FINI DELLA CONCESSIONE DELL'ATTENUANTE, ALLA PARTICOLARE POSIZIONE ECONOMICA DELLO STATO - ESCLUSIONE - CONSIDERAZIONE GLOBALE DEGLI ONERI CHE LO STATO DEVE SODDISFARE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128934-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO DELLO STATO - SEMPLICE RIFERIMENTO, AI FINI DELLA CONCESSIONE DELL'ATTENUANTE, ALLA PARTICOLARE POSIZIONE ECONOMICA DELLO STATO - ESCLUSIONE - CONSIDERAZIONE GLOBALE DEGLI ONERI CHE LO STATO DEVE SODDISFARE - NECESSITA.*

Ai fini della concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuita nei delitti patrimoniali a danno dello stato, non e possibile far riferimento semplicemente alla particolare posizione economica dello stato stesso, in quanto se e vero che le risorse di quest'ultimo sono imponenti, e pur vero che ad esso si contrappongono bisogni anche maggiori, Ond'e che la sua posizione economica, come quella di qualsiasi altra persona, va valutata in rapporto al complesso dei beni o dei redditi posseduti in relazione agli oneri che deve soddisfare.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)