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Sez. U - , Ordinanza n. 618 del 15/01/2021 (Rv. 660217 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Dirigente medico dipendente ASL - Domanda di esonero dai turni di guardia e reperibilità per motivi di salute - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Parere della Commissione medica - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660217-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La domanda di un dirigente medico, dipendente ASL, di esonero dal servizio di guardia notturna, festiva e di reperibilità per motivi di salute attiene all'accertamento di un diritto soggettivo e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, cui sono devolute le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, senza che ai fini della giurisdizione rilevi la sussistenza di un parere di idoneità, con prescrizioni, emesso dalla Commissione medica competente, il cui giudizio, quale mero atto di verifica sanitaria, è sempre sindacabile dal giudice ordinario, il quale ha il potere-dovere di controllarne l'attendibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)