Sez. L, Sentenza n. 4521 del 01/03/2006 (Rv. 588044 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione dei datori di lavoro - Art. 3, comma ottavo, legge n. 335 del 1995 - Assimilazione dell'omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività svolta all'inesatta dichiarazione - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e ai fini dell' applicabilità dell'art. 3, comma ottavo, della legge 8 agosto 1995 n. 335 - che fissa, come regola, che gli effetti della variazione della classificazione dei datori di lavoro si producono dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento, con la sola eccezione, con conseguente retroattività degli effetti della variazione, all'ipotesi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro - l'omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività svolta non è assimilabile all'inesatta dichiarazione. La condotta prevista dalla norma, caratterizzata da un comportamento positivo e volontario, qual è l'invio di dichiarazioni inesatte, peraltro inoltrate nel momento iniziale dell'attività è affatto diversa dal comportamento omissivo, intervenuto nel corso dell'attività del datore di lavoro, che trova una specifica sanzione nell'ordinamento alla stregua dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge n.352 del 1978, convertito in legge n.467 del 1978, che prevede l'obbligo dell'impresa di comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative all'attività imprenditoriale svolta e la relativa violazione.
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1978 num. 467, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/1978 num. 352 art. 2 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)