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Sez. L - , Sentenza n. 27347 del 17/11/2017 (Rv. 646350 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione dei datori di lavoro - Variazione dell'attività - Obbligo di comunicazione preventiva a carico del datore di lavoro - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646350-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l’art. 3, comma 8, della l. n. 335 del 1995, nel disciplinare gli effetti dei provvedimenti di variazione di inquadramento previdenziale adottati dall’INPS, non impone alcun obbligo a carico del datore di lavoro di informare l'ente, con apposita dichiarazione preventiva, della variazione di inquadramento a seguito del mutamento dell’attività svolta, limitandosi il legislatore a prevedere che il datore di lavoro non fornisca notizie inesatte in occasione delle sue comunicazioni all'INPS.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)