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Sez. L, Sentenza n. 4618 del 11/04/2000 (Rv. 535586 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Impresa avente natura artigiana - Classificazione come impresa artigiana ai fini previdenziali e assistenziali - Necessità - Applicazione della contrattazione collettiva del settore industriale - Irrilevanza - Fattispecie relativa ad impresa di autolinee.
Stato
decisa il 2000-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535586-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Un'impresa qualificabile come artigiana perché in possesso dei requisiti prescritti dalla legge n. 443 del 1985 va classificata come tale ai fini della contribuzione previdenziale e assistenziale, non potendo rilevare in senso contrario che ai rapporti di lavoro coi dipendenti risulti applicabile la contrattazione collettiva del settore industriale (fattispecie relativa ad impresa di autoservizio di linea, tenuta ad applicare il trattamento previsto per il settore industriale, ex art. 2 legge n. 1054 del 1960).

Riferimenti normativi: Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 2, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 4 lett. B, Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)