Sez. U, Sentenza n. 224 del 16/01/1986 (Rv. 443864 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI - INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE IN BASE ALLA TARIFFA - RIFERIMENTO ALL'IMPORTANZA DELL'OPERA - CONDIZIONI - DIFETTO DI LIBERA PATTUIZIONE TRA LE PARTI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI - INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE IN BASE ALLA TARIFFA - RIFERIMENTO ALL'IMPORTANZA DELL'OPERA - CONDIZIONI - DIFETTO DI LIBERA PATTUIZIONE TRA LE PARTI.*
Il compenso spettante al professionista va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di Determinazione di tale compenso attribuendo Rilevanza, in primo luogo, alla convenzione che sia intervenuta tra le parti e solo in Mancanza di quest'ultima alla tariffa, agli Usi e, da ultimo, alla valutazione del giudice. (V 7374/83, mass n 431966; (V 530/82, mass n 418243).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)