Sez. 2, Sentenza n. 2310 del 31/01/2008 (Rv. 601698 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE | Sanzione amministrativa comminata in base alla legge 24 novembre 1981 n. 689 - Annullamento del provvedimento sanzionatorio per un vizio attinente all'"iter" procedimentale - Applicazione del principio del "ne bis in idem" - Esclusione - Conseguenze - Reiterazione del provvedimento sanzionatorio - Legittimità - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative in base alla legge 24 novembre 1981 n. 689, il principio del "ne bis in idem" non è applicabile al potere di reiterare un provvedimento sanzionatorio nel caso in cui il provvedimento precedente sia stato annullato per un vizio attinente all'"iter" procedimentale che ha condotto all'emissione dell'ordinanza ingiunzione. Infatti, tale vizio ben può essere emendato dallo stesso organo pubblico attraverso un nuovo procedimento correttamente svolto, a condizione che questo giunga a conclusione nel termine quinquennale di prescrizione della pretesa sanzionatoria previsto dall'articolo 28 della suddetta legge 24 novembre 1981 n. 689 (nella fattispecie è stata ritenuta legittimamente emessa dal comune nuova ordinanza ingiunzione nel quinquennio, dopo che la precedente per lo stesso fatto era stata dal giudice annullata con sentenza, causa la mancata audizione in sede amministrativa dell'interessato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)