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Sez. 5, Sentenza n. 4387 del 27/03/2002 (Rv. 553321 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Determinazione induttiva dell'ammontare dei ricavi e dei compensi, ex art. 12 del D.L. n. 69 del 1989 - Procedimento - Previa richiesta di chiarimenti al contribuente - Omissione - Conseguenze - Disciplina ex artt. 7 della legge n. 413 del 1991 e 62 quater del D.L. n. 331 del 1993 - Applicabilità a periodi d'imposta anteriori - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553321-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla procedura di determinazione induttiva dell'ammontare dei ricavi e dei compensi sulla base di coefficienti presuntivi, disciplinata dall'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 154 del 1989), la sanzione della decadenza dal potere di accertamento, nel caso in cui l'ufficio avesse proceduto alla rettifica omettendo la previa richiesta di chiarimenti al contribuente, è stata introdotta dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale ha integralmente sostituito l'art. 12 citato "a partire dagli accertamenti relativi al primo periodo di imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 1991"; a sua volta, l'art. 62 quater del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 427 del 1993) - il quale ha nuovamente sostituito il primo comma del suddetto art. 12 -, ha previsto la nullità dell'accertamento effettuato senza il menzionato adempimento, disponendo l'applicabilità della nuova disciplina a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione. Ne consegue che, poiché il legislatore, pur disciplinando l'attività di accertamento, ha chiaramente stabilito l'applicabilità delle norme sopravvenute con riferimento non alla data di svolgimento di detta attività, bensì ai periodi d'imposta da sottoporre a controllo, va escluso che le suindicate sanzioni (decadenza e poi nullità) per l'omessa richiesta di chiarimenti possano trovare applicazione per gli accertamenti relativi a periodi d'imposta diversi da quelli indicati, in particolare a quelli ricadenti sotto la previgente disciplina di cui al testo originario dell'art. 12 del D.L. n. 69 del 1989, il quale non prevedeva alcuna sanzione al riguardo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 12 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 7, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 quater, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)