Sez. 5, Sentenza n. 4624 del 22/02/2008 (Rv. 602048 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamento effettuato mediante il cosiddetto "redditometro" - Previa richiesta di chiarimenti al contribuente - Conseguenze - Deduzioni inviate dal contribuente - Onere di adeguata motivazione dell'avviso di accertamento - Inadempimento - Nullità - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
La determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto "redditometro" (nel caso di specie, d.P.C.M. 23 dicembre 1992) impone, ai sensi dell'art. 12, comma primo, del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, di richiedere, a pena di nullità, al contribuente chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni sulle ragioni che avevano giustificato un reddito dichiarato, inferiore a quanto emergente dal redditometro. Qualora il contribuente, ottemperando all'invito, provveda a trasmettere all'Ufficio le proprie deduzioni, la motivazione dell' eventuale avviso di accertamento deve contenere un'adeguata replica tale da superare le deduzioni della parte. In mancanza, l'atto impositivo dovrà essere considerato nullo per difetto di motivazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 12 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 7, DPCM 23/12/1992
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)