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Sez. 5, Sentenza n. 26402 del 05/12/2005 (Rv. 587341 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Determinazione induttiva dei ricavi e dei compensi ex art. 12 del d.l. n. 69 del 1989 - Procedimento - Richiesta di chiarimenti al contribuente - Omessa risposta - Avviso di rettifica emesso successivamente all'abrogazione del citato art. 12 - Deduzione in sede di impugnazione di motivi non addotti in sede di risposta ai chiarimenti - Preclusione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2005-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587341-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla procedura di determinazione induttiva dei ricavi e dei compensi sulla base di coefficienti presuntivi, disciplinata dall'art. 12 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, il contribuente che abbia omesso di rispondere al questionario inviatogli dall'ufficio in base a tale disposizione non incorre nella preclusione a svolgere in sede di impugnazione motivi non addotti in sede di risposta ai chiarimenti richiesti col questionario, qualora l'avviso di rettifica risulti emesso in data successiva all'abrogazione del citato art. 12 ad opera dell'art. 3, comma 179, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, rimanendo il procedimento ed il suo atto finale disciplinati dalla normativa all'epoca vigente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 12 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)