diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2675 del 27/05/1978 (Rv. 392054 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - INCLUSIONE DEL DATORE DI LAVORO IN UNA DETERMINATA CATEGORIA AI FINI DEL CALCOLO CONTRIBUTIVO - CONTESTAZIONE DI TALE CLASSIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DI VOLER PORRE FINE AL RAPPORTO ASSICURATIVO INSTAURATO IN BASE ALLA PRETESA UNILATERALE DI DIVERSA QUALIFICAZIONE DELLA SUA ATTIVITA - INVITO DELL'INAIL ALL'ADEMPIMENTO DELLO OBBLIGO ASSICURATIVO - CONTROVERSIA GIUDIZIARIA RELATIVA - PREVIO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392054-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - INCLUSIONE DEL DATORE DI LAVORO IN UNA DETERMINATA CATEGORIA AI FINI DEL CALCOLO CONTRIBUTIVO - CONTESTAZIONE DI TALE CLASSIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DI VOLER PORRE FINE AL RAPPORTO ASSICURATIVO INSTAURATO IN BASE ALLA PRETESA UNILATERALE DI DIVERSA QUALIFICAZIONE DELLA SUA ATTIVITA - INVITO DELL'INAIL ALL'ADEMPIMENTO DELLO OBBLIGO ASSICURATIVO - CONTROVERSIA GIUDIZIARIA RELATIVA - PREVIO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Nel caso in cui il datore di lavoro, contestando la classificazione (nella specie: di azienda industriale) attribuitagli, comunichi all'Inail la sua volonta di porre fine al rapporto assicurativo instaurato, non gia in base a modificazione della natura o alla cessazione dell'attivita espletata, ma in base alla pretesa unilaterale di diversa qualificazione della stessa attivita (nella specie agricola e non industriale), non si verifica nessuna delle fattispecie previste dall'art 12 del DPR 30 giugno 1965, n 1124 per l'obbligatoria denuncia dei datori di lavoro circa la natura dei lavori e del rischio e le correlative variazioni e non e quindi ipotizzabile, nell'invito dell'istituto assicuratore all'adempimento dell'Obbligo assicurativo, la diffida dell'istituto, di cui allo art 16 del predetto decreto. Conseguentemente, in tali ipotesi non sussiste l'Onere del previo esperimento del procedimento amministrativo ai fini della procedibilita dell'Azione giudiziaria in ordine alla successiva controversia insorta tra le parti in ordine all'Obbligo contributivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)