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Sez. L, Sentenza n. 3576 del 14/06/1985 (Rv. 441184 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - PREVENTIVO ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA - PRESUPPOSTI - DIFFIDE DELL'ISTITUTO PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DURANTE DETTA PROCEDURA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441184-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - PREVENTIVO ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA - PRESUPPOSTI - DIFFIDE DELL'ISTITUTO PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DURANTE DETTA PROCEDURA - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'Onere del preventivo esperimento della procedura amministrativa ex art. 16 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - la cui omissione comporta la mera improcedibilità dell'Azione giudiziaria - riguarda soltanto il caso di diffida dell'i.N.A.I.L. per inadempienze del datore di lavoro agli obblighi delle denunce di cui al precedente art. 12, necessarie per l'acquisizione degli elementi utili per la valutazione del rischio e la Determinazione dei premi assicurativi e non anche i casi di diffida dell'istituto per il pagamento di contributi già accertati; consegue che in ordine a tali diffide non è configurabile una procedura amministrativa ai sensi del citato art. 16, nel corso della quale possa rimanere sospeso il termine di prescrizione previsto dal secondo comma dell'art. 112 del suddetto d.P.R., termine che l'art. 4 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, nel testo risultante dalla legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33, ha elevato da uno a tre anni. (V 2340/83, mass n 427191; (V 4055/82, mass n 422014; (V 2675/78, mass n 392054).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 16 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 4 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)