Sez. 2, Sentenza n. 16348 del 23/03/2012 Cc. (dep. 03/05/2012) Rv. 252240 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Traffici delittuosi e proventi di attività delittuose di cui all'art. 1, nn. 1 e 2, L. 27 dicembre 1956, n. 1423 - Riferibilità alle contravvenzioni - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Le norme previste dall'art. 1, nn. 1 e 2, della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 - nella parte in cui statuivano (prima della loro formale abrogazione per effetto dell'art. 120, comma primo, lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) che i provvedimenti previsti dalla legge si applicassero a coloro che "sono abitualmente dediti a traffici delittuosi" e a coloro che "vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" - sono soggette a stretta interpretazione, con esclusione dei reati contravvenzionali.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 n. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 120 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)