Sez. 1, Sentenza n. 32032 del 10/06/2013 Cc. (dep. 23/07/2013) Rv. 256450 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Pericolosità sociale generica - Soggetto che si dedichi ad attività elusive degli obblighi contributivi - Configurabilità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione, va considerato pericoloso ai sensi dell'art. 1 della l. 1423 del 1956 (attualmente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2011) il soggetto dedito in modo continuativo a condotte elusive degli obblighi contributivi e che reinvesta i relativi profitti in attività commerciali, vivendo così abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. (Fattispecie relativa all'irrogazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 reiterazione 0001 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)