Sez. 1, Sentenza n. 19995 del 30/01/2013 Cc. (dep. 09/05/2013) Rv. 256160 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Applicabilità - Art. 1, comma primo, n. 1, legge 27/12/1956, n.1423 - Persone dedite a "traffici delittuosi" - Nozione - Limitazione ai soggetti indiziati di reati a struttura negoziale - Esclusione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
La nozione di "traffici delittuosi", di cui all'art. 1 comma primo n. 1 legge 27/12/1956 n.1423, designa qualsiasi attività delittuosa che comporti illeciti arricchimenti, anche senza ricorso a mezzi negoziali o fraudolenti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto l'applicabilità di misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di soggetto gravato da precedenti per reati contro il patrimonio mediante violenza su cose e persone e per reati contro la persona).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)