Sez. L, Sentenza n. 4008 del 03/12/1975 (Rv. 378299 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PERSONALE - REGOLAMENTO - NATURA CONTRATTUALE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PERSONALE - REGOLAMENTO - NATURA CONTRATTUALE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Il regolamento del personale del Banco di Napoli, approvato con DM 10 giugno 1961, non ha valore di legge, ma solo natura contrattuale, di modo che la sentenza del giudice del merito che ne abbia fatta applicazione e censurabile in Sede di legittimita non per il vizio di violazione di legge, bensi solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per difetto di motivazione nella ricerca del significato della specifica disciplina contrattuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, DM 10/06/1961
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)