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Sez. L, Sentenza n. 3955 del 02/07/1982 (Rv. 421908 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - TRATTAMENTO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE - INDENNITÀ DI CESSAZIONE E MAGGIORAZIONI RELATIVE - PARTE INTEGRANTE DEL PREDETTO TRATTAMENTO - CONFIGURABILITÀ - DISCIPLINA APPLICABILE - DIVIETO EX ART. 227 DEL T.U. DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE ED ARTT. 97, 3 E 36 COST. - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421908-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - TRATTAMENTO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE - INDENNITÀ DI CESSAZIONE E MAGGIORAZIONI RELATIVE - PARTE INTEGRANTE DEL PREDETTO TRATTAMENTO - CONFIGURABILITÀ - DISCIPLINA APPLICABILE - DIVIETO EX ART. 227 DEL T.U. DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE ED ARTT. 97, 3 E 36 COST. - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Nel trattamento di cessazione del rapporto di lavoro del personale del Banco di Napoli, quale disciplinato dagli artt. 121 e 140 del regolamento 22 gennaio 1969 (avente natura negoziale e privatistica), l'indennità di cessazione e le maggiorazioni della stessa fanno parte integrante dell'unitario trattamento di fine rapporto e non sono separabili, avendo entrambe la medesima natura e finalità. Pertanto, poiché il trattamento di fine rapporto è regolato dalla disciplina vigente al tempo della cessazione del servizio, le citate Disposizioni - modificate, in senso più favorevole ai dipendenti, dai successivi accordi sindacali del maggio 1971 - non possono trovare applicazione in ordine ad un rapporto cessato sotto il vigore di tali accordi e la Mancanza di autonomia delle maggiorazioni anzidette esclude che esse possano sommarsi al trattamento più vantaggioso assicurato dalla disciplina successiva. Contro tale conclusione non vale richiamare né il divieto sancito dall'art. 227 del T.U. Della legge comunale e provinciale (R.d. 3 marzo 1934 n. 383), in quanto tale norma non è applicabile al rapporto dei dipendenti del Banco di Napoli, che non è rapporto d'impiego pubblico, né, per la medesima ragione, il principio d'imparzialità sancito dall'art. 97 cost., né, infine, gli artt. 3 e 36 della stessa Costituzione, atteso in particolare, per quanto concerne la seconda di tali norme, che il principio della giusta e adeguata retribuzione non riguarda anche l'indennità di anzianità e che, comunque, il trattamento successivo è più vantaggioso del precedente. (V 2123/79, mass n 398487; (V 1721/79, mass n 398085; (V 862/78, mass n 390201; (V 5121/77, mass n 388737; (V 937/77, mass n 384553; (V 4008/75, mass nn 378299).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 227

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)