Sez. 1, Sentenza n. 76 del 10/01/1986 (Rv. 443728 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO - PORTATA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO - PORTATA.*
Il principio "tantum devolutum quantum appellatum" preclude al giudice di appello l'indagine sui punti della sentenza di primo grado non direttamente investiti dal gravame: ma solo in quanto essi non siano compresi nel "thema decidendum" neanche per implicito, perché non necessariamente connessi con i profili censurati. Ne consegue che, quando dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni contenute nell'atto di appello risulti la volontà di sottoporre l'intera controversia al giudice dell'impugnazione, questi è tenuto a riesaminare anche quelle parti della sentenza di primo grado che non abbiano, a differenza di altre, formato oggetto di specifica trattazione nel suddetto atto, in quanto comunque coinvolte nell'integrale impugnazione della prima pronuncia. (V 2274/85, mass n 440165; (V 4011/83, mass n 428949; (V 1151/82, mass n 419032, sulla prima parte; (V 1438/81, mass n 412088, sulla prima parte; (V 911/80, mass n 404337, sulla prima parte; (Conf 1565/83, mass n 426393, sulla seconda parte; (Conf 5425/81, mass n 416133, sulla seconda parte; (Conf 758/79, mass n. 396933, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)