Sez. 1, Sentenza n. 40251 del 10/04/2012 Cc. (dep. 12/10/2012) Rv. 254115 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova in casi particolari - Decorrenza ordinaria della misura alternativa dalla data del verbale di affidamento - Necessità di indicazione - Esclusione - Possibilità di stabilire un termine di decorrenza eccezionale e più favorevole - Obbligo di deduzione e prova da parte dell'istante delle ragioni della decorrenza eccezionale - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Nel provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente, l'esecuzione della misura si considera iniziata sempre dalla data del verbale di affidamento, mentre nel caso in cui al momento della decisione del tribunale risulti già in corso un programma terapeutico, l'indicazione di una diversa decorrenza della esecuzione della misura medesima è subordinata alla indicazione di specifiche ragioni, fondate su parametri valutativi normativamente fissati e riferiti al positivo ed ininterrotto svolgimento del programma terapeutico, al tipo ed alla durata delle prescrizioni spontaneamente seguite ed al comportamento tenuto.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)