Sez. 1, Sentenza n. 32453 del 10/03/2015 Cc. (dep. 23/07/2015) Rv. 264290 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova in casi particolari - Decorrenza della misura alternativa dalla data del verbale di affidamento - Richiesta di termine di decorrenza più favorevole - Valutazione del giudice - Criteri.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente, il Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 94, comma quarto, del d.P.R. n. 309 del 1990, può determinare la decorrenza dell'esecuzione della misura, piuttosto che dal verbale di affidamento, da una diversa e più favorevole data per l'interessato, qualora al momento della decisione il programma terapeutico risulti già positivamente in corso, ed il trattamento spontaneamente eseguito risponda, per durata ininterrotta e contenuti comportamentali, ai criteri di recupero sociale cui tende l'istituto, essendo invece irrilevante il dato della sola durata residua del programma terapeutico superiore a quella della pena da espiare.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)