Sez. U, Sentenza n. 8587 del 07/08/1991 (Rv. 473403 - 01)
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Moratori | Crediti previdenziali - Interessi legali e rivalutazione monetaria - Decorrenza - Momento iniziale - Individuazione.
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Moratori
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dovuti con riguardo ai crediti previdenziali, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 442 cod. proc. civ. (ed applicabile anche ai giudizi pendenti inerenti a rapporti sorti in precedenza), decorrono dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'istituto debitore per il ritardo nell'adempimento, e, quindi, dalla data del provvedimento di reiezione dell'istanza in sede amministrativa, oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)