Sez. L, Sentenza n. 3581 del 12/04/1999 (Rv. 525234 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI | Crediti previdenziali e assistenziali - Interessi legali e rivalutazione monetaria - Decorrenza - Momento iniziale - Individuazione - Maturazione del credito - Revoca illegittima di una prestazione assistenziale in atto - Spettanza immediata degli interessi - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI
Il diritto, previsto dall'art. 429 cod. proc. civ. - norma che si pone in rapporto di specialità con l'art. 1224 cod. civ., di guisa che l'applicabilità del primo esclude il ricorso al secondo -, agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, esteso ai crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale dalla sentenza n. 156 del 1991 della Corte costituzionale, decorre dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'istituto debitore per il ritardo nell'adempimento, e, quindi, dopo centoventi giorni dalla presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato. Ne consegue che nel caso di revoca illegittima di una prestazione assistenziale già in atto, essendo automatici la costituzione in mora del debitore e l'obbligo della corresponsione degli interessi e della rivalutazione, gli interessi spettano sul credito assistenziale dal momento della revoca in conseguenza del solo inadempimento dell'ente erogatore (Ministero dell'Interno), a prescindere sia dalla prova sia dalla costituzione in mora del debitore, in quanto, in base al citato art. 429, il diritto agli stessi decorre dalla data di maturazione del credito.(Fattispecie in materia di revoca illegittima dell'assegno mensile di assistenza di cui alla legge n.118 del 1971).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)