Sez. 3, Sentenza n. 4523 del 16/05/1987 (Rv. 453223 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - COSTITUZIONE IN MORA - ATTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO POI DICHIARATO ESTINTO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ESCLUSIONE - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - COSTITUZIONE IN MORA - ATTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO POI DICHIARATO ESTINTO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ESCLUSIONE - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
L'atto di riassunzione del processo, essendo un atto di impulso processuale destinato essenzialmente a riattivare il corso del processo, non ha l'autonoma e distinta efficacia interruttiva della prescrizione attribuita agli Atti indicati nei primi due commi dello art. 2943 cod. civ.; i suoi effetti, pertanto, restano assorbiti e travolti dalla successiva Estinzione del processo che con esso sia tardivamente riassunto, a meno che non possano allo stesso riconnettersi effetti di natura diversa e, cioè, possa essere considerato, ricorrendone gli estremi, come atto di Costituzione in mora (art. 2943 cit., terzo e quarto comma). (Conf 2414/76, mass n 381195).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)