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Sez. 3, Sentenza n. 7130 del 01/08/1997 (Rv. 506351 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Atto tardivo di riassunzione del processo - Idoneità - Esclusione - Quale atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere il nuovo periodo di prescrizione iniziato a decorrere dalla citazione - Idoneità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506351-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

L'atto di riassunzione del processo, dichiarato poi estinto perché tardivamente riassunto, essendo un atto di impulso processuale destinato essenzialmente a riattivare il corso del processo, non ha un'autonoma e distinta efficacia interruttiva della prescrizione, né può valere - ove ne abbia i requisiti - come atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere il nuovo periodo di prescrizione iniziato a decorrere dalla citazione, a norma dell'art. 2945, ultimo comma, cod. civ., qualora la prescrizione si sia già maturata anteriormente all'atto di riassunzione predetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 303, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)