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Sez. 1, Sentenza n. 16305 del 30/10/2003 (Rv. 567813 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Lite pendente - Causa di incompatibilità - Sussistenza - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567813-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

In tema di elettorato passivo, la sussistenza della causa di incompatibilità per lite pendente, prevista dall'art. 3, primo comma, n. 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154, può essere esclusa solo in presenza di elementi dai quali emerga il carattere meramente formale e apparente (oppure artificioso) della controversia in modo evidente e non equivoco, vale a dire senza la necessità di accertamenti e riscontri riservati alla cognizione esclusiva del giudice davanti al quale pende la causa addotta come motivo di incompatibilità.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)