diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 16754 del 16/07/2010 (Rv. 614052 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Incompatibilità ex art. 63 T.U. enti locali - Lite pendente - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614052-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

In tema di elettorato passivo, la causa d'incompatibilità per lite pendente prevista dall'art.63, comma 1, n.4, del d.lgs.18 agosto 2000, n.267, può essere esclusa soltanto in presenza di atti implicanti il sostanziale venir meno del conflitto, la manifesta infondatezza dell'azione, o il carattere pretestuoso della lite (inteso come artificiosa e maliziosa creazione di una situazione di fatto diretta a danneggiare il candidato); tali atti devono emergere da una delibazione di elementi di tale evidenza ed inequivocità da escludere qualsiasi invasione della potestas judicandi propria del giudice davanti al quale pende la controversia addotta come causa d'incompatibilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)