Sez. 1, Sentenza n. 3384 del 12/02/2008 (Rv. 602617 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Pendenza di lite con il comune - Effettività della lite - Accertamento da parte del giudice del contenzioso elettorale - Portata.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
In tema di elettorato passivo, e con riferimento alla causa di incompatibilità per lite pendente prevista dall'art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'accertamento da parte del giudice elettorale della pendenza della lite va compiuto nel rispetto dell'autonomia del giudice davanti al quale è stata proposta la controversia dedotta come causa di incompatibilità, così da escludere qualsiasi invasione - attraverso accertamenti e riscontri riservati alla cognizione di detto giudice - della sua "potestas iudicandi" (nella specie si trattava di una lite amministrativa in cui il giudice aveva dichiarato, con provvedimento adottato ex art. 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, la cessazione della materia del contendere, mentre si era dedotta la perdurante pendenza della lite per situazioni di fatto di cui la corte territoriale non avrebbe tenuto conto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 com. 1 n. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)