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Sez. 1, Sentenza n. 5920 del 20/06/1994 (Rv. 487128 - 01)

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere | Danno da illecito contrattuale - Risarcimento - Criteri.
Stato
decisa il 1994-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487128-01

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere

In tema di risarcimento del danno da illecito contrattuale, il ristoro del pregiudizio derivante dal ritardo subito nella reintegrazione del patrimonio del soggetto leso deve essere determinato computando gli interessi prima sull'importo originariamente dovuto e, quindi, sui progressivi adeguamenti del medesimo in corrispondenza della sopravvenuta inflazione secondo scadenze temporali fisse, ovvero mediante l'utilizzazione in via equitativa di indici annuali medi di svalutazione, in considerazione della difficoltà di fissare mutevoli basi di riferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)