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Sez. 3, Sentenza n. 11265 del 14/11/1997 (Rv. 509880 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno da fatto illecito extracontrattuale - Liquidazione "per equivalente" - Interessi - Computo.
Stato
decisa il 1997-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509880-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di risarcimento dei danni da illecito contrattuale, il ristoro del pregiudizio derivante dal ritardo nella reintegrazione del patrimonio subito dal soggetto leso dev'essere determinato computando gli interessi prima sull'importo originariamente dovuto e, quindi, sui progressivi adeguamenti del medesimo in corrispondenza della sopravvenuta inflazione secondo scadenze temporali fisse, ovvero mediante l'utilizzazione di indici annuali medi di svalutazione, in considerazione della difficoltà di fissare mutevoli basi di riferimento, mentre non è consentito calcolare gli interessi dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)