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Sez. U, Sentenza n. 14172 del 28/07/2004 (Rv. 579323 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579323-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

L'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora, art. 69 del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento d'instaurazione della controversia bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata; pertanto, nel caso in cui il lavoratore - attore riferisca la lesione del proprio diritto ad un atto, provvedimentale o negoziale, emanato in data anteriore al 30 giugno 1998, ovvero ad un fatto dannoso esauritosi entro la stessa data, sussiste al riguardo la giurisdizione del giudice amministrativo. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia il cui oggetto era la domanda, proposta da alcune educatrici di un asilo nido, di ripristino del trattamento economico relativo al VII livello, riconosciuto come non dovuto, e pertanto soppresso, con previsione di recupero in rate mensili di quanto corrisposto in eccedenza, dalla delibera comunale del 18 agosto 1997, che aveva richiamato la disposizione dell'art. 6, comma diciassettesimo, della legge n. 127 del 1997, circa l'obbligo delle amministrazioni degli enti locali di regolarizzare i provvedimenti d'inquadramento del personale effettuati in difformità dalle disposizioni del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, resi validi ed efficaci dall'art. 3, comma sesto bis, della legge n. 537 del 1993, introdotto dalla legge n. 596 del 1994, di conversione del D.L. 27 agosto 1994, n. 515, e dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1996; nell'occasione, la Corte Cass. ha ritenuto che la circostanza che il citato art. 6, comma diciassettesimo, della legge n. 127 del 1997, disponesse che alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento, imposto dallo stesso comma, dei provvedimenti illegittimi d'inquadramento, si provvedesse attraverso l'indizione, contestualmente all'annullamento - entro il termine, fissato successivamente dall'art. 2, comma diciannovesimo, della legge n. 191 del 1998, del 30 settembre 1998 - di concorsi interni, aperti alla partecipazione dei dipendenti in possesso di determinati requisiti d'anzianità e qualifica, concorsi in effetti non banditi dall'amministrazione comunale con la delibera del 18 agosto 1997, non comporta, come sostenuto dalle ricorrenti, che la lesione della posizione delle stesse si sia compiuta solo con l'inutile scadenza del termine del 30 settembre 1998, previsto per indire i concorsi dalla sopra richiamata disposizione, essendosi invece detta lesione definitivamente determinata alla data della delibera di cui si tratta, la quale non aveva provveduto all'annullamento degli atti di inquadramento in qualifiche di livello superiore - non ritenendosi a ciò l'amministrazione comunale obbligata per non essersi verificata l'ipotesi di vacanza di posti prevista dalla legge, ma solo quella di indebiti inquadramenti economici, - bensì esclusivamente alla soppressione dei trattamenti non dovuti, già concessi "ad personam" ai soli effetti retributivi con delibera consiliare del 17 dicembre 1986).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST., DPR 25/06/1983 num. 347, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 6 n. 2 CORTE COST., Legge 28/10/1994 num. 596, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 6 CORTE COST., Legge 16/06/1998 num. 191 art. 2 com. 19 CORTE COST., Decreto Legge 27/08/1994 num. 515

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)