Sez. U, Ordinanza n. 14835 del 18/10/2002 (Rv. 557989 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | D.Lgs. n. 80 del 1998 - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri - Controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da illecito permanente - Cessazione della permanenza - Riferimento - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
L'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. n. 80 del 1998, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata; pertanto, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, mentre laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento della realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento della cessazione della permanenza (nel caso di specie la Suprema Corte ha dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto oggetto della controversia era una domanda di risarcimento danni da comportamento illecito omissivo posto in essere dalla P.A. datore di lavoro, che perdurava oltre la data del 30 giugno 1998).
Riferimenti normativi: Legge 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)