Sez. 3, Sentenza n. 3455 del 23/05/1986 (Rv. 446407 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RECESSO PER NECESSITÀ DEL LOCATORE - SOPRAVVENIENZA DELLA NECESSITÀ - AGGRAVAMENTO DI UNA PRECEDENTE SITUAZIONE DI DISAGIO - RILEVANZA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RECESSO PER NECESSITÀ DEL LOCATORE - SOPRAVVENIENZA DELLA NECESSITÀ - AGGRAVAMENTO DI UNA PRECEDENTE SITUAZIONE DI DISAGIO - RILEVANZA.*
La sopravvenienza dello stato di necessità che, a norma dello art. 59 n. 1 della legge n. 392 del 1978, legittima il locatore a recedere dal contratto di locazione, sussiste anche quando le relative circostanze siano preesistenti - e, quindi, presenti al tempo del sorgere del rapporto locativo - sempreché siano state soggette ad un processo evolutivo che ne abbia determinato nel tempo un tale aggravamento da comportare un grado di intollerabilità della situazione del locatore. (Conf 3322/83, mass n 428215; (Conf 2626/82, mass n 420480).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)