Sez. 3, Sentenza n. 3322 del 14/05/1983 (Rv. 428215 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO PER NECESSITÀ DEL LOCATORE - SOPRAVVENIENZA DELLA NECESSITÀ - AGGRAVAMENTO DI UNA PREESISTENTE SITUAZIONE DI DISAGIO - RILEVANZA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO PER NECESSITÀ DEL LOCATORE - SOPRAVVENIENZA DELLA NECESSITÀ - AGGRAVAMENTO DI UNA PREESISTENTE SITUAZIONE DI DISAGIO - RILEVANZA.*
La sopravvenienza dello stato di necessità che legittima il locatore a recedere dal contratto di locazione sussiste anche se una iniziale situazione di disagio - presente al momento del sorgere del rapporto locatizio - subisca nel tempo un processo evolutivo fino a raggiungere quel grado di gravità previsto dalla legge quale causa di recesso dalla locazione. (V 1024/81, mass n 411555; (V 2626/82, mass n 420480).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)