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Sez. 3, Sentenza n. 3322 del 14/05/1983 (Rv. 428215 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO PER NECESSITÀ DEL LOCATORE - SOPRAVVENIENZA DELLA NECESSITÀ - AGGRAVAMENTO DI UNA PREESISTENTE SITUAZIONE DI DISAGIO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428215-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO PER NECESSITÀ DEL LOCATORE - SOPRAVVENIENZA DELLA NECESSITÀ - AGGRAVAMENTO DI UNA PREESISTENTE SITUAZIONE DI DISAGIO - RILEVANZA.*

La sopravvenienza dello stato di necessità che legittima il locatore a recedere dal contratto di locazione sussiste anche se una iniziale situazione di disagio - presente al momento del sorgere del rapporto locatizio - subisca nel tempo un processo evolutivo fino a raggiungere quel grado di gravità previsto dalla legge quale causa di recesso dalla locazione. (V 1024/81, mass n 411555; (V 2626/82, mass n 420480).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)