Sez. 3, Sentenza n. 2626 del 27/04/1982 (Rv. 420480 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - SOPRAVVENIENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - SOPRAVVENIENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La sopravvenienza della necessità del locatore, che ne giustifica il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone), va stabilita dal giudice del merito valutando anche quelle circostanze i cui presupposti esistevano già al momento della Costituzione del rapporto, ma che si siano aggravati nel tempo, sì da rendere intollerabile il preesistente stato del locatore. (V 1024/81, mass n 411555; (Conf 5722/81, mass n 416418).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)