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Sez. 1, Sentenza n. 2557 del 03/05/1979 (Rv. 398887 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - EFFETTI - SENTENZA EMESSA DURANTE IL PERIODO DI INTERRUZIONE DEL PROCESSO - INEFFICACIA - IMPUGNAZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO.*
Stato
decisa il 1979-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398887-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - EFFETTI - SENTENZA EMESSA DURANTE IL PERIODO DI INTERRUZIONE DEL PROCESSO - INEFFICACIA - IMPUGNAZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO.*

La morte (o la radiazione o la sospensione) dell'unico procuratore a mezzo del quale taluna delle parti e costituita nel giudizio di merito da luogo all'immediata ed automatica interruzione del procedimento, indipendentemente dall'effettiva conoscenza che ne abbiano avuta l'altra o le altre parti e il giudice. Ne consegue che la sentenza emessa nel periodo in cui il processo avrebbe dovuto rimanere interrotto e improduttiva di effetti e, trattandosi di sentenza di appello tempestivamente impugnata con ricorso per Cassazione, deve essere cassata con rinvio allo stesso giudice che l'ha pronunziata, nella stessa fase processuale in cui era pervenuto in quel momento, e, cioe, rispettivamente, dinanzi all'istruttore o dinanzi al collegio, a seconda che l'interruzione si sia verificata prima o dopo la rimessione della causa al collegio, poiche, anche nell'udienza collegiale le parti hanno l'Onere di compiere Atti di impulso processuale (come la richiesta di rimessione della causa in decisione) e il potere di svolgere attivita (come la discussione) che sono utili alla loro difesa. (V 139/67, Corte cost).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)