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Sez. U, Sentenza n. 5935 del 29/11/1985 (Rv. 443099 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - DECISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE ANZICHÉ DEL COLLEGIO EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - QUESTIONE RELATIVA ALLA SPETTANZA DELLA DECISIONE AL COLLEGIO PER ERRONEA QUALIFICAZIONE DELLA CONTROVERSIA - OGGETTO - COMPETENZA E NON RITO - IN GENERE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443099-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - DECISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE ANZICHÉ DEL COLLEGIO EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - QUESTIONE RELATIVA ALLA SPETTANZA DELLA DECISIONE AL COLLEGIO PER ERRONEA QUALIFICAZIONE DELLA CONTROVERSIA - OGGETTO - COMPETENZA E NON RITO - IN GENERE - ESCLUSIONE.*

Con riguardo ad una causa pendente in primo grado davanti al tribunale alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533, e che, in quanto ritenuta inclusa fra le controversie in materia di lavoro o previdenza ed assistenza obbligatorie, sia stata decisa dal giudice istruttore anziché dal collegio, in applicazione della disposizione transitoria dell'art. 20 della citata legge, la questione rivolta a sostenere che la decisione doveva essere resa dal collegio, stante l'erroneità della suddetta qualificazione della controversia, investe un problema di rito, non di Competenza, dato che l'indicata disposizione transitoria non ha istituito un ufficio giudiziario nuovo e distinto rispetto al tribunale nella sua composizione ordinaria. (V 4840/77, mass n 388447; (V 1376/76, mass n 380083).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)