Sez. 2, Sentenza n. 1376 del 20/04/1976 (Rv. 380083 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - GIUDIZI PENDENTI DAVANTI AL TRIBUNALE - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE ISTRUTTORE - QUESTIONE DI COMPETENZA - INSUSSISTENZA - CONFLITTO DI COMPETENZA TRA COLLEGIO E GIUDICE ISTRUTTORE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - GIUDIZI PENDENTI DAVANTI AL TRIBUNALE - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE ISTRUTTORE - QUESTIONE DI COMPETENZA - INSUSSISTENZA - CONFLITTO DI COMPETENZA TRA COLLEGIO E GIUDICE ISTRUTTORE - ESCLUSIONE.*
La norma contenuta nell'art 20 della legge n 533 del 1973, laddove stabilisce che le cause di lavoro pendenti dinanzi al tribunale all'entrata in vigore della legge predetta sono decise dal giudice istruttore nella qualita di giudice unico, attiene al rito e non alla Competenza, in quanto si limita a derogare al principio generale per il quale il tribunale decide collegialmente: sicche, con la attribuzione in via transitoria della potestas decidendi al giudice istruttore non e stato creato neppure provvisoriamente un nuovo ufficio giudiziario o un nuovo organo giudiziario da contrapporre a quello collegiale costituito dal tribunale, e non possono conseguentemente essere configurati, tra il giudice istruttore e il collegio, conflitti di Competenza. (Conf 1450/75, mass n 375014; (Conf 786/75, mass n 374150; (contra 944/76, mass n 379597).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)