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Sez. 5 - , Sentenza n. 24287 del 30/09/2019 (Rv. 655401 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Divieto di doppia imposizione - Art. 10 della Convenzione Italia/Giappone - Portata - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655401-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema di doppia imposizione internazionale, poiché "ratio" della Convenzione Italia/Giappone, ratificata con l. n. 855 del 1972, è impedire che si avvantaggi del regime convenzionale un mero intermediario, i benefici previsti dall'art. 10 della stessa rispetto ai dividendi pagati da una società residente in uno Stato contraente ad un soggetto residente in un altro Stato contraente operano nei confronti del beneficiario effettivo dei suddetti dividendi, cioè di colui che ha la reale disponibilità giuridica ed economica del provento, anche se percepito tramite un soggetto interposto, secondo un'interpretazione coerente con la clausola, propria dell'ordinamento fiscale internazionale, del "beneficiario effettivo", che intende contrastare pratiche volte a trarre profitto dall'autolimitazione della potestà impositiva statale.

Riferimenti normativi: Legge 18/12/1972 num. 855

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)