Sez. 5, Sentenza n. 25281 del 16/12/2015 (Rv. 638012 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Imputazione del reddito della controllata residente a Cipro alla controllante residente in Italia - Art. 167 (già 127 bis) del d.P.R. n. 917 del 1986 - Compatibilità con la convenzione Italia-Cipro in materia di doppia imposizione - Fondamento - Clausola generale del beneficiario effettivo.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE
In tema d'imposte dei redditi, l'art. 167 (già 127 bis) del d.P.R. n. 917 del 1986, che prevede l'imputazione dei redditi della controllata, residente in uno Stato a fiscalità privilegiata, alla controllante residente in Italia, salva la prova che la "controlled foreign company" svolga un'effettiva attività nello Stato d'insediamento o, in alternativa, che alla partecipazione non consegua l'effetto di localizzare i redditi in territori soggetti a regimi fiscali privilegiati, non contrasta con la convenzione Italia-Cipro per evitare le doppie imposizione e prevenire l'elusione fiscale, atteso che nell'ordinamento fiscale internazionale vige la clausola generale del beneficiario effettivo, in virtù della quale può fruire dei vantaggi garantiti dai trattati solo il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato contraente, che abbia l'effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi altrimenti una traslazione impropria dei benefici convenzionali o addirittura un fenomeno di non imposizione.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 127 bis, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 167, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344, Legge 10/07/1982 num. 564
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)