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Sez. F, Sentenza n. 34672 del 06/08/2015 Ud. (dep. 07/08/2015) Rv. 264702 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Impugnazione di sentenza di condanna emessa dal giudice di pace - Deducibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-08-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264702-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

Nel giudizio di cassazione, non può procedersi ad annullamento della sentenza di condanna emessa dal giudice di pace al fine di una valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., poichè la verifica in ordine ai presupposti per l'applicazione di tale istituto è stata già compiuta con esito negativo allorchè è stata esclusa la declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la quale implica una delibazione più ampia di quella richiesta ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)