Sez. 4, Sentenza n. 24387 del 28/04/2006 Ud. (dep. 14/07/2006) Rv. 234577 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO | Parametri di riferimento - Apprezzamento in concreto - Fattispecie.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, ai fini dell'applicabilità della causa di improcedibilità di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto), dovendosi considerare congiuntamente l'esiguità del danno o del pericolo derivato, il grado di colpevolezza e l'occasionalità del fatto, la valutazione del giudice non può limitarsi alla fattispecie astratta di reato, ma deve riguardare quella concreta. (La Corte ha ritenuta erronea la decisione del giudice che aveva negata la particolare tenuità del fatto, in una fattispecie relativa al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, attraverso una considerazione solo astratta dei criteri dettati dall'articolo 34, mentre avrebbe dovuto avere riguardo alle conseguenze dannose o pericolose del fatto "concretamente" verificatesi, considerando, in particolare, che dalla guida in stato di ebbrezza del prevenuto non era derivato alcun incidente, ed apprezzare adeguatamente l'occasionalità della condotta addebitata).
Riferimenti normativi: Legge 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)