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Sez. 4, Sentenza n. 39619 del 11/07/2007 Ud. (dep. 26/10/2007) Rv. 237835 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Gestore di impianti sciistici - Obbligo di segnalare i pericoli anche esterni alla pista - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237835-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema di lesioni colpose, sussiste la responsabilità del gestore e del responsabile della sicurezza di un impianto sciistico per le lesioni riportate da uno sciatore che abbia praticato volontariamente il "fuori pista" in un passaggio altamente pericoloso se nel punto in cui era possibile abbandonare la pista battuta non era stato idoneamente segnalato tale pericolo. (Fattispecie in cui sulla pista battuta non era segnalata la presenza, esternamente alla medesima, di un torrente occultato alla vista).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)